Vedo che la discussione sul decreto continua, e si è spostata dagli aspetti tecnologici al significato che questo decreto può avere. Mi sembra particolarmente significativo un post di Mantellini, che confronta questa iniziativa con la gestione che ha avuto il Brasile di un video pubblicato su YouTube. Mi sono spulciato un po’ delle norme di riferimento. Mi sembrano rilevanti:
- l’art. 7 della legge 269/98: Dopo l’articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, e’ inserito il seguente: “Art. 600-septies. – (Pene accessorie). – Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e’ sempre ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed e’ disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita’ risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche’ la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio- televisive”
- l’art. 19 della legge 38/06, troppo lungo per citarlo tutto
In particolare comunque, l’art. 19 della legge 38/06 già dice:
1. Dopo l’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:
“Art. 14-bis. – (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) – 1. Presso l’organo del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, e’ istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato “Centro”, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonche’ i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonche’ i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
Art. 14-quater. – (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) – 1. I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.
Quindi il decreto non fa altro che attuare, in modo corretto, quanto era già contenuto in una legge di febbraio, contro la quale, casomai, bisogna indignarsi. Non mi sembra che in questo Gentiloni abbia un ruolo particolare, se ne dovrebbe chiedere conto al parlamento di febbraio.
Mi sembra che abbiamo quindi due canali completamente diversi.
Una è l’azione del giudice, che in caso di condanna ordina la confisca del sito, se ho ben interpretato l’art. 7 della legge 269/98. Questo corrisponde (in parte, vedi seguito) a quanto fatto dal giudice brasiliano. Tuttavia, il giudice brasiliano aveva un compito particolarmente facile, dato che YouTube ha sviluppato una certa sensibilità (e velocità di reazione) ai problemi legati ai video che pubblica. Un giudice italiano farebbe lo stesso, spero. Trovo ragionevole che siano disponibili strumenti di presisone più efficaci nei confronti di siti stranieri che decidano di ignorare una sentenza italiana. Tuttavia, dovrebbero essere usati solo se il materiale oggetto di sequestro non viene rimosso.
L’altro canale è il Centro, con l’inserimento dei siti nell’elenco. L’inserimento di un sito nell’elenco è fatto “ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo”.
Il primo problema, che distingue la norma italiana dal caso del Brasile, è che le norme fanno riferimento ai siti e non al materiale, in particolare si parla di sequestro del sito e non del materiale. Secondo la norma italiana, mi pare di capire che il giudice avrebbe dovuto sequestrare YouTube. Di nuovo, da questo punto di vista il decreto attua correttamente la legge. In realtà non ne sono sicuro, dato che il decreto di Gentiloni ha sentito la necessità di dare una propria definizione di sito, e come ho già detto una definizione di sito nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche non l’ho trovata.
Quello che bisogna capire poi, in riferimento alle legge 38/06 e non al decreto, è se riteniamo opportuno che sia possibile un intervento di questo tipo che prescinda da una sentenza che ordina il sequestro del sito, cosa che mi pare sia compito del Centro. È chiaro che l’intenzione è dare maggiore tempestività all’intervento, come è chiaro anche che una maggiore tempestività, come sempre, comporta un minore è il controllo rispetto ad eccessi o errori.