Sentenza della Cassazione sulla detenzione di programmi abusivamente duplicati

Una sentenza veramente interessante quella pubblicata a fine anno, soprattutto l’ultima parte, vedi ad esempio qui. La detenzione da parte di un privato di programmi abusivamente duplicati non è punibile (rimane punibile la duplicazione abusiva).

Forse vale la pena di spiegare la questione della normativa CEE, che trovate commentata qui, nella quale mi ero già imbattuto occupandomi di firma elettronica in ambito europeo con il progetto R4eGov. Si tenga presente che non sono un giurista, quindi qualche termine o concetto può essere impreciso. Ogni paese può emanare delle normative tecniche il cui rispetto è obbligatorio per l’offerta di beni e servizi sul suo territorio.  Ad esempio, una caldaia deve rispettare determinati requisiti tecnici ed avere determinate certificazioni che ne garantiscono la sicurezza. Tuttavia i criteri tecnici possono essere una “scappatoia normativa” per far passare delle regole restrittive della libera circolazione delle merci e dei servizi: un paese potrebbe imporre che tutte le caldaie vendute  rispettino dei requisiti, magari di certificazione, che possono essere di fatto rispettati solo da prodotti di quel paese, magari perché incompatibili con quanto viene fatto in tutti gli altri paesi. Per evitare questo rischio, le normative tecniche devono essere preventivamente sottoposte all’UE, che può anche eventualmente bloccarle. Per il contrassegno SIAE, a quanto pare questo non è stato fatto, e si potrebbe quindi ipotizzare che tale obbligo  sia restrittivo della circolazione delle merci e dei servizi. Conseguentemente, le norme che vi fanno riferimento non possono essere fatte valere.

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